Ieri 7 giugno è entrato in vigore il nuovo decreto legislativo in materia di parità retributiva tra uomini e donne, che recepisce la direttiva europea 2023/970 sulla trasparenza salariale e introduce ulteriori obblighi per imprese pubbliche e private. Il provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale come decreto legislativo n. 96 del 2026, punta a rafforzare gli strumenti di contrasto alle discriminazioni retributive di genere, prevedendo una serie di misure volte a rendere più trasparente la struttura delle retribuzioni e a consentire verifiche più puntuali da parte dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali.

Tra le principali novità figura l’obbligo, per le aziende, di fornire ai candidati alle assunzioni indicazioni sulla retribuzione prevista per la posizione offerta, mentre viene esclusa la possibilità di richiedere informazioni sulle retribuzioni percepite in precedenti rapporti di lavoro. Il decreto introduce inoltre il diritto per i lavoratori di ottenere, su richiesta, informazioni scritte sui livelli retributivi medi, suddivisi per genere, relativi a mansioni equivalenti o di pari valore. Le imprese con almeno 50 dipendenti saranno tenute a comunicare anche i criteri utilizzati per la progressione economica e di carriera.

Per le aziende con almeno 100 dipendenti è previsto un sistema di reporting progressivo tra il 2027 e il 2031, con l’obbligo di trasmettere dati sul divario retributivo di genere. Nel caso in cui emerga uno scostamento medio superiore al 5% non giustificato da criteri oggettivi, sarà necessario avviare un confronto con le rappresentanze sindacali per individuare eventuali correttivi. Il testo definisce inoltre il concetto di “livello retributivo” includendo retribuzione annua e oraria lorda, con riferimento alle componenti fisse e continuative. Restano invece esclusi alcuni elementi di natura discrezionale, temporanea o non strutturale, come specifici superminimi individuali.

Tra gli aspetti innovativi figura anche il riconoscimento della discriminazione intersezionale, che considera la possibile combinazione tra genere e altri fattori quali età, origine etnica, religione, disabilità e orientamento sessuale. Il campo di applicazione riguarda lavoratori subordinati del settore pubblico e privato, inclusi contratti a tempo determinato, indeterminato, part-time e dirigenti. Restano esclusi i lavoratori domestici e quelli con contratto intermittente.