Da oggi, 30 settembre, entra in vigore in Italia il decreto legislativo 9 settembre 2026, n. 160, il provvedimento che adegua la normativa italiana all’AI Act europeo e introduce nuove regole sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nelle attività di polizia. Tra le novità più delicate ci sono quelle che riguardano l’identificazione biometrica e il riconoscimento facciale.

La norma disciplina l’utilizzo dell’AI per identificare a distanza una persona attraverso i suoi dati biometrici anche in tempo reale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico. L’impiego è ammesso per finalità specifiche, tra cui alcune attività di prevenzione e la ricerca mirata di persone scomparse o di vittime di sequestro, tratta di esseri umani o sfruttamento sessuale. Il sistema deve servire a identificare persone specificamente interessate o a ricercare soggetti determinati, non a controllare indistintamente chi si trova in un luogo.

C’è poi il riconoscimento facciale a posteriori. Le telecamere possono essere integrate con sistemi di AI che analizzano le immagini già raccolte e confrontano i volti successivamente, nell’ambito di un’indagine. Anche in questo caso la legge esclude espressamente l’utilizzo generalizzato o indiscriminato della tecnologia e richiede un collegamento con un reato o un procedimento penale.

Per l’identificazione biometrica in tempo reale, il nuovo articolo 359-ter del codice di procedura penale prevede l’autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, quando esistono sufficienti indizi relativi a determinati reati o quando occorre ricercare una persona indiziata. In situazioni di urgenza sono previste procedure accelerate, ma resta necessaria la successiva convalida giudiziaria.

Il decreto introduce anche una serie di garanzie tecniche. Prima dell'utilizzo dei sistemi è prevista una valutazione dell’impatto sui diritti fondamentali e sulla protezione dei dati. Ogni operazione deve inoltre essere registrata attraverso log non modificabili, conservati per cinque anni. Il Ministero dell’Interno dovrà inoltre definire requisiti di accuratezza, sistemi di monitoraggio e misure per ridurre effetti discriminatori.