Devastazione e saccheggio. È questa la contestazione mossa ai due cittadini tedeschi di 21 e 25 anni arrestati per gli scontri del 26 luglio ai cantieri della Torino-Lione in Val di Susa. Il reato, che già nel nome evoca scenari di guerra e città messe a ferro e fuoco, è tra i più gravi previsti dal codice penale, punito fino a vent’anni di reclusione nella sua forma aggravata. Intorno al concetto di “devastazione” si consuma l’ultra trentennale conflitto sulla TAV. Per la Procura, è quella messa in pratica da chi assalta il cantiere; per il movimento, è il cantiere stesso a rappresentare la distruzione irreversibile della montagna e del territorio. Due significati opposti dello stesso termine, che battagliano non solo sul terreno giudiziario e penale, ma anche su quello simbolico.

 

Domenica scorsa, secondo la Procura di Torino e la Digos, alcune centinaia di manifestanti hanno assaltato il cantiere di Chiomonte lanciando pietre, bombe carta e ordigni incendiari. Il bilancio ufficiale parla di oltre cento appartenenti alle forze di polizia feriti, quattro mezzi di servizio danneggiati e circa un milione di euro di danni. Il movimento No Tav denuncia, invece, un uso massiccio di lacrimogeni, idranti e cariche, accusando le forze di polizia di aver fatto ricorso al kettling, tecnica illegale di contenimento consistente nel circondare e trattenere i manifestanti per impedirne gli spostamenti e procedere alle identificazioni. Il procedimento ha portato all'arresto dei due cittadini tedeschi, i quali, però, sostengono di essere arrivati in Val di Susa per partecipare al Festival Alta Felicità.

 

«Il reato di devastazione e saccheggio è uno dei residui più evidenti del Codice Rocco e, quindi, dell'epoca fascista. Nasce per reprimere il conflitto collettivo e ancora oggi conserva quella funzione originaria», spiega a VD Gianluca Vitale, difensore dei due manifestanti e storico avvocato del movimento No Tav. 

 

Introdotto nel 1930, l'articolo 419 del codice penale demarca la linea di confine tra il semplice danneggiamento e un delitto contro l'ordine pubblico. La condotta materiale può essere la stessa – incendiare camionette, abbattere una recinzione o sabotare un macchinario – ma cambia radicalmente il bene giuridico tutelato, oltreché la sanzione finale. Se i fatti sono qualificati come danneggiamento, ciò che viene punito è il pregiudizio arrecato ai beni; se diventano devastazione e saccheggio, il danno alle cose viene interpretato come un'offesa stabilità dello Stato. Per quasi un secolo la norma è rimasta sostanzialmente immutata. Poi, nel 2019, il governo Conte I, con Matteo Salvini al Viminale, ha introdotto un’aggravante per i fatti commessi durante manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico. 

 

«Negli ultimi anni si sono stratificate aggravanti per lesioni, resistenza e danneggiamento commessi durante le manifestazioni, fino a costruire un sistema sanzionatorio che può portare a pene estremamente elevate», commenta Vitale e continua: «L'aumento delle pene non produce automaticamente un effetto di prevenzione, però. Il rischio è arrivare a punire condotte molto diverse con livelli sanzionatori comparabili».

 

Il punto di svolta nell'utilizzo dell'articolo 419 del codice penale contro i manifestanti arriva con il G8 di Genova del 2001. Dopo i tre giorni di brutale repressione registrata nel capoluogo ligure, la Procura di Genova contesta il reato di devastazione e saccheggio a venticinque persone. In primo grado solo uno di loro viene assolto, mentre dieci vengono condannati per devastazione e saccheggio, tredici per danneggiamento e una per lesioni. In appello, però, quindici imputati vengono prosciolti mentre restano in piedi le dieci condanne per devastazione e saccheggio, con pene che arrivano fino a quindici anni di reclusione, successivamente confermate in larga parte dalla Corte di cassazione. 

 

L’entità delle pene apre un vasto dibattito tra penalisti, costituzionalisti e mondo accademico sulla proporzionalità della risposta sanzionatoria e sull'uso dell'articolo 419 come strumento per reprimere il conflitto sociale. Da quel momento, la devastazione e saccheggio entra stabilmente nel lessico delle grandi inchieste sulle manifestazioni, diventando il precedente cui spesso guarderanno le procure italiane nei successivi procedimenti relativi ai conflitti di piazza.

 

Prima dei fatti della Val di Susa, il più recente ricorso all'articolo 419 è quello dell'operazione "Ipogeo", coordinata dalla Procura distrettuale di Catania. L'inchiesta nasce dagli scontri del 17 maggio 2025, durante una manifestazione promossa dalla rete No Ddl Sicurezza contro quello che sarebbe poi diventato il Decreto Sicurezza. Secondo l’accusa, una quindicina di manifestanti, travisati con tute scure e cappucci, avrebbe lanciato pietre, petardi e bottiglie incendiarie contro il cordone di polizia schierato davanti al carcere di piazza Lanza, danneggiando vetrine, edifici e arredi urbani nel corso del corteo.

 

Il 20 novembre 2025 il gip dispone la custodia cautelare in carcere per tre persone; altre tredici vengono indagate e sottoposte a perquisizione. Il processo si apre nella primavera del 2026 con sedici imputati, cinque dei quali accusati anche di devastazione e saccheggio. Un elemento colpisce più degli altri: nessuno dei proprietari dei beni danneggiati – negozi, strutture ricettive o privati – decide di costituirsi parte civile. A chiedere il risarcimento è soltanto il Comune di Catania, che quantifica in un milione di euro il danno subito, a fronte di una stima iniziale di poco più di 2.000 euro per la rimozione delle scritte comparse durante il corteo.

 

«Fino ai processi per il G8 era una fattispecie quasi dimenticata. Da allora alcune procure hanno tentato di utilizzarla ogni volta che si sono trovate davanti a grandi manifestazioni caratterizzate da episodi di conflitto, spesso però senza successo» commenta Vitale. Secondo il penalista, la contestazione di questo reato svolge anche una funzione simbolica. «La devastazione non ha soltanto un valore processuale. Ha anche un forte effetto intimidatorio: il messaggio che passa è che partecipare a determinate manifestazioni può esporre all'accusa di uno dei reati più gravi previsti dal codice penale». Poi continua: «Molte delle aggravanti introdotte negli ultimi anni hanno la funzione di individuare un "nemico" da indicare all'opinione pubblica: il manifestante, chi blocca una strada, l'attivista ambientalista».