La stretta sulla guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti prevista dalla riforma dell’articolo 187 del Codice della strada non è, in sé, incostituzionale. Può però essere applicata solo a una condizione ben precisa: che la persona si sia messa al volante in una situazione tale da creare un pericolo concreto per la sicurezza della circolazione stradale. È quanto ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 10 del 2006, redatta dal giudice Viganò, intervenendo sui dubbi sollevati da tre giudici di merito dopo l’entrata in vigore della riforma nel 2024.

La Consulta ha scelto di non bocciare la norma, ma di “raddrizzarla” attraverso un’interpretazione restrittiva. Prima dell’intervento della Corte, infatti, la nuova formulazione dell’articolo 187 puniva chiunque si mettesse alla guida «dopo aver assunto» sostanze stupefacenti, eliminando il riferimento allo stato di alterazione psico-fisica (il famoso “Lucido sì, lucido no” di Matteo Salvini). Una scelta che aveva fatto scattare l’allarme tra giuristi e avvocati, perché rischiava di colpire penalmente anche chi aveva assunto droga molte ore o addirittura giorni prima, quando ogni effetto era ormai cessato.

La Corte costituzionale non ha accolto direttamente le censure di illegittimità, ma ha chiarito che la norma può reggere solo se interpretata nel senso che venga punito esclusivamente chi guida in condizioni tali da rappresentare «un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale». Non basta, quindi, la semplice successione temporale tra assunzione e guida, ma è necessario che la presenza della sostanza nei liquidi corporei sia tale da “compromettere” le capacità di una persona media che ne faccia uso. Più nello specifico, si legge nella sentenza, occorre accertare quantitativi di sostanze che, «per qualità e quantità, […] risultino generalmente idonei […] a determinare in un assuntore medio un’alterazione delle condizioni psico-fisiche, e conseguentemente delle normali capacità di controllo del veicolo».

Proprio questa formula ha attirato molte critiche, perché la Corte non fornisce alcuna indicazione o parametro quantitativo sui limiti né chiarisce in modo concreto come debba essere valutato l’eventuale stato di alterazione, lasciando ampio spazio all’interpretazione e alle incertezze. «Bene, ma non benissimo», ha commentato Antonella Soldo, fondatrice e presidente di Meglio Legale, in un post sui social. Secondo Soldo, la decisione rischia di creare ulteriore confusione: «Ora questa cosa sta creando il panico, ancora più confusione su una materia già confusa e complessa». Per questo, avverte, la partita non è chiusa: «Noi andremo avanti, cercheremo di riportare la questione della costituzionalità attraverso altri processi e altre vie».

La sentenza ha diviso nettamente anche il fronte delle associazioni. Il Codacons ha espresso forte preoccupazione per le ricadute sulla sicurezza stradale, sostenendo che la decisione, pur corretta sul piano tecnico, rischia di indebolire l’effetto deterrente dell’articolo 187. Il timore è che chi assume sostanze stupefacenti possa sentirsi legittimato a guidare, convinto di essere lucido, senza rendersi conto di eventuali alterazioni del proprio stato psico-fisico. All’opposto, il mondo antiproibizionista parla di un’occasione mancata. Per molti attivisti e giuristi critici della riforma, la Corte non ha avuto il coraggio di dichiarare apertamente l’illegittimità di una norma che, così come scritta, rischiava di colpire anche condotte del tutto inoffensive.

Alla fine, resta una decisione che prova a tenere insieme sicurezza stradale e garanzie costituzionali, ma che lascia aperti molti interrogativi. La sensazione, condivisa da più parti, è che il vero banco di prova non sarà la sentenza in sé, ma quello che accadrà nei controlli su strada e, soprattutto, nelle aule dei tribunali. È lì che si capirà se questa “stretta a metà” riuscirà davvero a fare chiarezza o se finirà per aggiungere un altro strato di incertezza a una materia già complessa.