È incostituzionale impedire alla madre intenzionale di essere riconosciuta come genitore del figlio nato in Italia tramite procreazione medicalmente assistita (PMA), legittimamente effettuata all’estero.

Con una sentenza che segna un passaggio fondamentale per i diritti delle famiglie arcobaleno, la Corte costituzionale ha stabilito che non è legittimo negare a un bambino nato da due madri il riconoscimento legale di entrambe le figure genitoriali. Anche se una delle due non ha partorito, il minore ha comunque diritto a essere riconosciuto come figlio anche della madre intenzionale, ossia quella che ha condiviso la decisione di ricorrere alla procreazione assistita e si è assunta volontariamente la responsabilità genitoriale.  La sentenza n. 68 del 2025 ribalta le recenti impugnazioni — come quelle avvenute a Padova — che avevano rimosso il cognome della madre intenzionale dai certificati di nascita dei bambini.

Il cuore della sentenza riguarda l’articolo 8 della legge 40/2004, dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non riconosce lo stato di figlio anche alla madre non biologica, se quest’ultima ha espresso consenso preventivo alla PMA all’estero, secondo le leggi del Paese dove è stata effettuata la procedura. La Corte ha chiarito che la questione non riguarda l’accesso alla PMA in Italia, ma il riconoscimento giuridico del legame genitoriale all’interno di famiglie che si sono formate attraverso pratiche lecite all’estero.

Secondo la Consulta, negare il riconoscimento legale alla madre intenzionale rappresenta una violazione di tre principi costituzionali fondamentali. In primo luogo, si incide sull’identità personale del minore (Articolo 2), che viene privato di uno status giuridico stabile fin dal momento della nascita. In secondo luogo, la norma risulta del tutto irragionevole e priva di tutela verso un interesse costituzionale rilevante, configurando così una discriminazione ingiustificata (Articolo 3). Infine, si viola il diritto del bambino a ricevere assistenza, cura e relazioni familiari da entrambi i genitori, un diritto sancito dall’Articolo 30.

La dichiarazione di incostituzionalità si basa invece su due pilastri fondamentali. Il primo è la responsabilità condivisa che la coppia assume nel momento in cui decide di avere un figlio attraverso la procreazione medicalmente assistita (PMA), un impegno che nessuno dei due genitori può eludere. Il secondo principio è l’interesse superiore del minore, che deve poter contare, fin dalla nascita, sui diritti e sulle cure di entrambi i genitori, non solo di chi ha generato biologicamente il bambino. In questo modo, la Consulta tutela non solo la famiglia, ma soprattutto il benessere e la stabilità emotiva del bambino.

Con questa sentenza, la Corte pone al centro il diritto del bambino a un riconoscimento pieno della propria famiglia. Non si tratta solo di un gesto simbolico: il mancato riconoscimento giuridico della madre intenzionale pregiudica l’accesso all’istruzione, alle cure mediche, all’assistenza morale e materiale, così come la possibilità di mantenere legami familiari con i parenti di entrambi i rami genitoriali. Questa decisione, attesa da anni, rappresenta una vittoria epocale per i diritti civili, e un segnale forte contro le discriminazioni che, fino a oggi, hanno colpito bambini e famiglie per la loro composizione non tradizionale.